TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione
Art. 8.
Art. 8.
(Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 25 gennaio 2006, n. 29).
 

      1. Dopo l'articolo 26 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, è aggiunto il seguente:

(Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli).

      1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      «Art. 26-bis. - (Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi di cui all'articolo 3, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione

      a) identica;


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dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:  

              1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

 

              2) nel caso di danni alle cose, euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

 

          b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);

          b) identica;

          c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap Spa, in caso di danni alle cose causate da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subìto i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone.

          c) identica».

 
Art. 8-bis.
(Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005).
 

      1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del Paese terzo si trova già sul territorio dello Stato italiano.

 
Art. 8-ter.
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005).
        1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva

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  2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale viene adottata la decisione sulla domanda di asilo consenta al richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale in attesa di una decisione del giudice, stabilendo, in coerenza con i princìpi della direttiva, il tipo di decisione giurisdizionale cui collegare tale effetto; prevedere termini certi per la presentazione del ricorso e per le relative decisioni e gli strumenti per dare effettività ai princìpi di cui all'articolo 11 della direttiva;
            b) nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo non possa essere dichiarata infondata solo per tale motivo.